““L’animo umano è fin troppo pronto
a scusare le proprie colpe.”

Tito Livio

Perizie in ambito penale

L’ambito penale, in particolare minorile, è quello i cui ho maturato gran parte della mia esperienza come consulente del Tribunale Minorenni di Brescia dal 1997 al 2013. Sono stato responsabile dell’equipe di psicologi con il compito di valutare i minori autori di reato e ho coordinato una task force operativa sui reati sessuali.

Ho visto adolescenti modificarsi radicalmente grazie a istituti alternativi alla pena come la “messa alla prova”, ora disponibile anche per gli adulti.
In ambito penale la perizia è disposta dal Giudice (GIP, GUP, Giudice del dibattimento), di regola su richiesta delle parti, ma anche d’Ufficio (dal GUP o dal Giudice del dibattimento), qualora egli la ritenga necessaria ai fini della decisione. Tutte le altre sono consulenze tecniche di parte (CTP) per il pubblico ministero, per la difesa dell’indagato/imputato, per le parti civili.
Allo psicologo è richiesto, nella fase di cognizione, di valutare lo stato mentale della vittima del reato, ad esempio nei casi di circonvenzione di persona incapace o violenza sessuale (art. 643 c.p. ; art. 609 bis, 1° co., c.p.) e per verificare l’entità del trauma psicologico subito.
Rispetto all’autore del reato il quesito può riguardare la capacità di intendere e volere al momento del fatto (imputabilità), la pericolosità sociale o il giudizio di immaturità in caso di minori.
L’indagine sulla personalità dell’autore di reato in questo ambito è invece vietata dal codice (art. 220 c.p,), ma è invece prevista con funzioni specifiche e particolari in caso di autori di reato minorenni (DPR 448/88).

Hai bisogno di uno Psicologo Consulente di Parte?

Inserisci la tua email oppure il tuo numero di telefono e verrai ricontattato al più presto.

      se preferisci puoi chiamaci a questo numero

      oppure

      Scrivici su WhatsApp

      Il Consulente Tecnico di Parte nei casi di separazione o divorzio dei coniugi

      Quando il giudice chiede a un esperto una consulente tecnica, è diritto delle parti nominare periti di loro fiducia (CTP – Consulente Tecnico di Parte) (Art. 225 c.p.p.).

      Il CTP a questo punto si relaziona con il CTU, con l’avvocato di parte, e con il proprio cliente.

      Il Consulente Tecnico di Parte ha diritto di visionare tutta la documentazione e di presenziare a tutti i lavori peritali e può chiedere che vengano effettuati approfondimenti specifici. E’ un atto abbastanza frequente di rispetto e cortesia professionale tra CTU e CTP concordare sulla metodologia dell’indagine (chi convocare, quando, che test utilizzare, ecc.) al principio del percorso. Il CTP affianca il proprio cliente durante tutti i lavori peritali. Deve cercare di contenere dubbi e preoccupazioni che naturalmente emergono in questi contesti.

      In qualunque momento il CTP può proporre, verbalmente o per iscritto osservazioni o istanze al CTU, che, se richiesto dovranno essere agli atti. Può lavorare con il suo cliente anche al di fuori dei lavori peritale promossi dal CTU, con il limite che gli è vietato incontrare i figli minorenni.

      Al termine di lavori peritali il CTP presenta una relazione in cui propone osservazioni sulla relazione del CTU. Tale relazione verrà allegata agli atti. Qui un CTU “sufficientemente buono” sinteticamente commenterà e proporrà eventuali alternative alle conclusioni del CTU, spiegandone le ragioni sul piano clinico, ad esempio attraverso l’analisi e interpretazione del materiale emerso dai colloqui e dagli eventuali test psicodiagnostici somministrati dal CTU.

      Il giudice può così prendere in esame le eventuali alternative o obiezioni che il CTP ha mosso all’operato del CTU. Il CTP può anche fare rilevare anomalie sul metodo utilizzato, le conclusioni raggiunte e sulla correttezza scientifica e perfino deontologica del CTU.

      I CTP non prestano giuramento e concordano il loro compenso con la parte che ha affidato l’incarico.

      Affidamento e collocamento di minori dopo una separazione

      A fronte di un aumento dei casi di separazione e divorzio aumentano proporzionalmente anche i casi in cui l’Autorità Giudiziaria è chiamata a intervenire per prendere importanti decisioni riguardanti i figli minorenni della coppia che si separa.

      Il Tribunale interviene quando non vi è accordo tra i coniugi sull’affidamento o il collocamento dei minori. Vi sono inoltre casi in cui viene messa in questione la capacità genitoriale di uno o di entrambi i coniugi. In questi casi (art. 61 c.c.) il Giudice nomina un CTU (Consulente Tecnico di Ufficio), ovvero un esperto che ha il compito di chiarire aspetti tecnici che possono essere di varia natura (ci sono, per capirci, c.t.u. ingegneri, medici, architetti, ecc.).
      In caso di affidamento e collocamento di minori tipicamente il c.t.u. ha una formazione psicologica o psichiatrica e una formazione o esperienza in area giuridica.
      Nei casi di separazione o divorzio dei coniugi, nell’ambito dell’ordinamento giuridico italiano, è previsto che ogni decisione inerente i figli avvenga nell’esclusivo interesse dei minori.
      Il giudice pone al CTU un quesito che di solito ha a che vedere con le capacità genitoriali, la situazione ambientale, eventuali specifiche criticità e la soluzione più serena e più adatta per i figli al fine di garantirne la serenità e il sano sviluppo psico-fisico.
      Il quesito orienta il lavoro del CTU e dovrebbe rappresentare il limite da non superare con valutazioni estranee al quesito stesso.
      Al fine di rispondere al quesito il CTU svolgerà una serie di accertamenti, che prevalentemente consistono in colloqui clinici con i coniugi, i minori e le figure significative della famiglia, e, se il caso, somministrerà anche dei test.
      Si tratta di un procedimento in cui si ha ogni cura verso i minori, la cui durata è prevista da un apposito decreto del giudice e che di solito si può stimare in un periodo di alcuni mesi.

      Il CTU ha per definizione un ruolo super partes ovvero, per semplicità si può considerare il consulente del Giudice.